Art. 2.

      1. Il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, provvede alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca sulla base del

 

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bilancio di previsione predisposto dal comitato medesimo entro il 31 agosto di ogni anno e approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro il 31 ottobre successivo.
      2. Il comitato di cui al comma 1 provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali del rendiconto consuntivo sulle spese di gestione della biblioteca relativo all'esercizio precedente, corredato dai documenti giustificativi di spesa.
      3. Il rendiconto di cui al comma 2 è soggetto al controllo del Ministero per i beni e le attività culturali.